Tre giornate di squalifica a Cruz e Rinaudo

// November 24th, 2009 // Calcio, Napoli

Leandro RinaudoIl giudice sportivo Tosel ha deciso di trattare allo stesso modo Cruz e Rinaudo protagonisti di uno spiacevole epsiodio in area di rigore napoletana nel corso di Napoli-Lazio, per entrambi squalifica di tre giornate. Queste le motivazioni:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, i due calciatori, a giuoco fermo per la concessione di un calcio di punizione a favore della squadra laziale, si fronteggiavano nell’area di rigore partenopea, affollata da calciatori di entrambe le formazioni. Con l’evidente intento di mantenersi a stretto contatto con l’avversario per controllarne i movimenti, il Rinaudo allargava le braccia, portando il braccio destro all’altezza del capo
dell’antagonista. In tale frangente, il Cruz morsicava l’avambraccio proteso innanzi al suo volto ed il Rinaudo, a sua volta, con la mano destra afferrava e tirava i capelli dell’avversario, colpendolo nella zona temporale e, contestualmente, con il braccio sinistro, gli indirizzava un’energica manata al capo (le immagini televisive non consentono di accertare inequivocabilmente se l’intento sia stato, o meno, pienamente conseguito). L’episodio, esauritosi in pochi attimi, non veniva “visto” dall’Arbitro che, conseguentemente, non adottava alcun provvedimento disciplinare. Il Direttore di gara, comunque, con un supplemento di referto richiesto dall’Ufficio, precisava che il calciatore Rinaudo, nell’immediatezza del fatto, gli aveva esibito un’escoriazione riscontrabile sul braccio destro,
quale conseguenza del morso subito. La natura “violenta” di tale reciproca condotta non necessita di ulteriori approfondimenti in considerazione della palese intenzionalità e potenzialità lesiva degli atti compiuti dall’uno (il morso) e dall’altro (lo strappo ai capelli e le manate indirizzate alla testa), elementi che, per costante orientamento giurisprudenziale, connotano la rilevanza disciplinare di tali deplorevoli comportamenti. Ne consegue l’ammissibilità della proposta “prova televisiva” e la sanzionabilità delle condotte segnalate nella misura quantificata nel minimo dall’art. 19 comma 4 lettera b) CGS.

P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di infliggere al calciatore Julio Cruz (Soc. Lazio) e al calciatore Leandro Rinaudo (Soc. Napoli) la squalifica per tre giornate effettive di gara.

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