Scandaloso Tosel, sentenze morbide per Roma, Lazio, Juventus e Inter

// December 7th, 2009 // Calcio, Serie A

Roma-LazioIl giudice Tosel non si smentisce mai. Nessuna squalifica del campo per Lazio e Roma, nonostante gli scontri di ieri prima e durante il derby e nonostante l’interruzione del match per sei minuti, a causa della reiterato lancio di petardi. A leggere le motivazioni vengono i brividi. Nessuna squalifica nemmeno per Juventus e Inter e anche qui a leggere quello che è accaduto ci si chiede come sia possibile. Come sia possibile che per il Napoli basti poco per chiudere stadio e curve, mentre altrove è concessa la rissa, lo scontro con le forze dell’ordine, il lancio di petardi, il lancio di fuomgeni in settori avversari, gli insulti razzisti (tutti aspetti che Tosel sottolinea nelle sue epiche sentenze).

Queste le motivazioni del giudice:
Ammenda di € 40.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio e nel
corso della gara, fatto esplodere continuativamente innumerevoli petardi e acceso innumerevoli
bengala e fumogeni, lanciandone alcuni sul terreno e nel recinto di giuoco, nonchè nel settore
avversario; per avere inoltre dato luogo a ripetute risse con la tifoseria avversaria, con reciproco
lancio di bottiglie, sedate dall’intervento delle Forze dell’Ordine, determinando, al 12° del primo
tempo, la sospensione della gara per circa sette minuti, e cagionando, in conseguenza dei lanci e
dei tumulti, lesioni personali a tre stewards; per avere infine suoi sostenitori, nel corso del
secondo tempo e per circa quindici minuti, disturbato l’azione del portiere avversario utilizzando
un fascio di luce laser, che veniva indirizzato anche verso l’allenatore della squadra avversaria;
entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b)
CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di
vigilanza.

Ammenda di € 40.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio e nel
corso della gara, fatto esplodere continuativamente innumerevoli petardi e acceso innumerevoli
bengala e fumogeni, lanciandone alcuni sul terreno e nel recinto di giuoco, nonchè nel settore
avversario; per avere inoltre dato luogo a ripetute risse con la tifoseria avversaria, con reciproco
lancio di bottiglie, sedate dall’intervento delle Forze dell’Ordine, determinando, al 12° del primo
tempo, la sospensione della gara per circa sette minuti, e cagionando, in conseguenza dei lanci e
dei tumulti, lesioni personali a tre stewards; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in
relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con
le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
fatto esplodere numerosi petardi e acceso numerosi bengala nel proprio settore, lanciandone
alcuni nel recinto di giuoco e nel settore avversario (art. 14 CGS); per avere inoltre suoi
sostenitori, prima dell’inizio e nel corso della gara, reiteratamente intonato cori insultanti e
incitanti alla violenza nei confronti di calciatori avversari, dell’allenatore e del Presidente della
squadra ospitata, nonchè di altri sostenitori della medesima Società, che avevano manifestato il
loro dissenso da tale comportamento (art. 12 CGS); per avere altresì indirizzato reiteratamente
nei confronti di due calciatori avversari dei cori costituenti espressione di discriminazione
razziale (art. 11 CGS); sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1
lettere b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine ed adottato
opportune iniziative al fine di prevenire tali deplorevoli comportamenti.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, fatto esplodere alcuni petardi ed acceso alcuni bengala, lanciandone tre nel recinto di
giuoco e nove nel settore avversario unitamente a parti di seggiolini di plastica; entità della
sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere b) CGS per avere la
Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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